Ristrutturazione casa

Oggi molte volte, anche soggetti professionisti, utilizzano il termine “ristrutturazione” in un’accezione impropria. Per non commettere errori infatti è necessario delineare una importante distinzione delle opere da porre in essere poiché, non tutte rientrano nell’alveo della ristrutturazione, ma possono rientrare nella categoria della manutenzione (ordinaria o straordinaria). Quando si discorre di ristrutturazione occorre far riferimento al Testo Unico in materia di edilizia (DPR 380 del 6 giugno 2001 ex art. 3 lettera d comma 1 che definisce proprio la ristrutturazione edilizia.

Gli interventi che rientrano nella definizione di ristrutturazione edilizia

Rientrano sicuramente nel concetto di ristrutturazione tutti quei lavori che hanno la finalità di ripristinare, o sostituire, determinati elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione oppure l’inserimento di nuovi impianti o elementi. È ricompresa altresì la demolizione e ricostruzione con la medesima volumetria dell’immobile preesistente, salvo le innovazioni in materia di normativa antisismica. Quindi, se si ha intenzione di porre in essere lavori di ristrutturazione edifici è sempre bene dare uno sguardo alla fonte normativa citata per comprendere se effettivamente si sta per svolgere una semplice manutenzione o una vera e propria ristrutturazione.

Manutenzione straordinaria e ristrutturazione: differenze

Quando si parla di manutenzione straordinaria si fa riferimento, sempre in ossequio al Testo Unico per l’edilizia, ex art. 3 comma 1, a tutte quelle opere, modifiche utili a rinnovare, sostituire parti anche strutturali di edifici, oppure, per realizzare e integrare i servizi igienici, tecnologici, sempre nel pieno rispetto della volumetria dell’immobile e nel pieno rispetto delle destinazioni d’uso. Sono altresì ricompresi nella manutenzione straordinaria anche i cosiddetti frazionamenti, o accorpamenti delle unità immobiliari. Ovviamente, a patto che con tali lavori non venga adulterata la volumetria complessiva dell’immobile e la destinazione d’uso. In ogni caso, è bene precisare che non esistono confini certi che permettono di distinguere in modo netto i lavori di manutenzione straordinaria da quelli di ristrutturazione. Questo perché gli ambiti tendono a confondersi e risulta essere oltremodo complesso per il legislatore delinearli con estrema precisione con conseguente problema per l’interprete. In ogni caso, per evitare di commettere errori e di incappare in eventuali sanzioni, è sempre consigliabile rivolgersi a dei veri e propri esperti del settore, i quali, a loro volta, possono chiedere chiarimenti agli enti preposti come ad esempio il comune.

Le agevolazioni fiscali per la ristrutturazione: la differenza dell’Iva da versare

Se si ha intenzione di porre in essere dei lavori di ristrutturazione edilizia è bene sapere che nel nostro ordinamento giuridico esistono delle vere e proprie agevolazioni fiscali. In questi casi infatti l’aliquota da versare non è quella ordinaria (pari al 22%) bensì quella agevolata, pari al 10%. Tutto ciò, è meglio essere chiari, su immobili a prevalente destinazione abitativa privata. Per poter usufruire delle predette agevolazioni, occorre semplicemente presentare all’impresa che sta ponendo in essere i lavori, oppure al fornitore dei materiali, un documento che attesti la tipologia dei lavori che si stanno eseguendo. Esistono altresì altri benefici fiscali, sempre per la ristrutturazione, ovvero: le detrazioni al 50%, il cosiddetto bonus mobili, conto termico e molti altri ancora. Lo stato infatti già da anni ha deciso di varare una pluralità di incentivi volti a recuperare il patrimonio edilizio già esistente.